Viminale: arriva stop agli spostamenti fuori Comune. Ordinanza di De Luca

Il ministero dell’Interno e quello della Salute hanno varato un’ordinanza che — allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-CoV-2 — «fa divieto a tutte le persone fisiche» di «trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano», salvo che «per comprovate esigenze lavorative», di «assoluta urgenza» o per «motivi di salute». (SCARICA E LEGGI)
L’obiettivo è quello di impedire alle persone di trasferirsi dal Nord al Sud: le stazioni saranno presidiate. Il divieto riguarda sia treni, sia bus sia auto private.
LA NUOVA ORDINANZA DEL GOVERNATORE DE LUCA

Stop ai viaggi tra nord e sud


Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, emette, alla luce dell’ordinanza del ministero dell’Interno e della Salute, una propria Ordinanza, la n. 20 (SCARICA E LEGGI) che stabilisce questi punti:
1. Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi
abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:
– di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14
giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
2. Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di
trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.
3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle
stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole
stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso
su tutto il territorio nazionale.
4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le
altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL
competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di
singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea e i successivi adempimenti per i casi sospetti alla stregua delle
disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in
transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai
viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare
massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1. Del presente provvedimento all’utenza.
6. Per quanto non incompatibili con il presente provvedimento, sono confermate le disposizioni di cui alle
Ordinanze n.8/2020 e n.9/2020.

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