Sportello fiscale Ecco quando cessa l'occupazione di un immobile ai fini Tari

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 24577/2015, è intervenuta sulla denuncia di cessazione dell’occupazione e/o detenzione di superfici immobiliari ai fini Tari. La Suprema Corte, in continuità con l’orientamento giurisprudenziale precedente, ha cristallizzato un principio in favore anche dei soggetti che abbiano anche tardivamente presentato la denuncia di cessazione o che non l’abbiano presentata affatto onde poter fruire dell’esenzione dal pagamento dell’imposta.
LA CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE AI FINI TARI SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE
L’art. 70 del D.lgs. 507/1993 disciplina l’obbligo di denuncia gravante sui legittimati passivi della Tari, al momento dell’inizio, della variazione e della cessazione dell’occupazione e/o detenzione. Gli effetti della denuncia di inizio occupazione sono ultrattivi rispetto all’annualità di afferenza qualora restino invariate le condizioni di tassabilità. L’intervento di variazioni, invece, comporta il dovere del contribuente di denunciarle qualora comportino un maggior ammontare della tassa o comunque influiscano sull’applicazione e riscossione del tributo (comma 2, art. 70, D.lgs. 507/1993). L’evento di variazione più significativo, meritevole di denuncia, consiste nella cessazione dell’occupazione. L’art. 64, comma 3, D.lgs. 507/1993, regola le ricadute di quest’ultima denuncia sul tributo che non è più dovuto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione. Dubbi sovvengono sulla natura della dichiarazione di cessazione, ovvero se essa abbia una insostituibile valenza probatoria o assurga ad elemento costitutivo esentativo.
Secondo un orientamento giurisprudenziale relativamente recente (Cass. Ord. n. 24577/2015).
«In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, l’art. 64, comma 4, deve interpretarsi nel senso che, pur in caso di
omissione della denuncia di cessazione di occupazione dell’immobile nell’anno in cui tale cessazione è avvenuta, la tassa non è comunque dovuta, per gli anni successivi a quello della cessazione così dichiarata, qualora:
a) l’utente presenti denuncia tardiva di cessazione (comunque non oltre sei mesi dalla notifica del ruolo, ex art. 75, comma 2, del D.Lgs. cit.) e fornisca la prova di non aver effettivamente continuato, dalla data indicata, l’occupazione o la detenzione del bene;
b) oppure, anche a prescindere dalla presentazione della denuncia tardiva, risulti che la medesima tassa è stata assolta dal soggetto effettivo nuovo occupante o detentore, subentrato a seguito di denuncia od iscrizione a ruolo d’ufficio a suo carico».
Il riportato orientamento della Corte si inserisce nel solco già tracciato dalla sentenza n. 13296/2013, con la quale il massimo consesso ha cristallizzato un principio in favore anche dei soggetti che non abbiano tempestivamente presentato denuncia di cessazione o che non l’abbiano presentata affatto. I giudici di legittimità ritengono, in tali casi, sia consentito al contribuente che abbia omesso di presentare la tempestiva denuncia di cessazione di ottenere lo sgravio o il rimborso del tributo qualora presenti la denuncia entro sei mesi dalla notifica dell’iscrizione a ruolo e dia la prova della cessazione, ovvero il tributo stesso sia stato pagato dall’effettivo nuovo occupante o detentore.
In entrambi i casi l’esonero dal tributo ha effetto dall’anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione e non già dall’anno successivo a quello di presentazione della denuncia tardiva, ferma rimanendo la debenza della tassa per l’intero anno in cui è avvenuta la cessazione, restando ovviamente esclusa l’applicabilità del sopra citato art. 64, comma 3, che prevede, ma solo in caso di denuncia tempestiva, l’esenzione parziale dal pagamento del tributo a decorrere dal bimestre successivo alla presentazione della stessa. Il principio è stato di recente condiviso dalla giurisprudenza di merito (CTR Sicilia, sent. n. 1084 depositata il 20.02.2020) che ha respinto il ricorso del contribuente confermando la validità dell’impugnata ingiunzione di pagamento in quanto, nel caso di specie, il contribuente non aveva provveduto né alla denuncia tardiva di cessazione dell’occupazione né tanto meno la tassa era stata pagata dal soggetto subentrante. In sostanza, la dichiarazione di cessazione costituisce il documento necessario affinché il contribuente possa avere diritto all’abbuono del tributo, in quanto è solo attraverso tale atto che l’Amministrazione può conoscere di ogni variazione che riguardi le superfici immobiliari e pretendere la tassa dal soggetto legittimato in variazione negativa rispetto la prima dichiarazione. Si rende necessario che il contribuente, anche tardivamente, denunci la cessazione dell’occupazione e/o detenzione, per fornire, in sede amministrativa o contenziosa, la prova incontrovertibile di non dover pagare il tributo.


Dott.ssa Antonia Maria Cuccurullo
*per quesiti o chiarimenti sui temi trattati (o su altri) si può scrivere a: sportellotributi@rossiwebtest.it/ancicampania

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