Soldi ai Comuni per il minore gettito (DL Agosto): cosa bisogna fare

Soldi ai Comuni per il minore gettito (DL Agosto): cosa bisogna fare

Molti Sindaci e molti Uffici comunali hanno chiesto in questi giorni ad ANCI Campania le modalità di utilizzo dei 400 milioni distribuiti ai Comuni come acconto del fondo previsto dall’articolo 39 del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto DL Agosto).
Come è noto il Ministero dell’Interno ha previsto la distribuzione a tutti i Comuni d’Italia (GUARDA ELENCO) indicando per ognuno il relativo importo.
L’acconto l’acconto vale come detto 400 milioni, dei quali 250 guidati dal fabbisogno nella spesa sociale e 150 da quello per il trasporto scolastico (aggiuntive a quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019). I due parametri servono a costruire una sorta di premessa per allocare le risorse, ma non indicano un vincolo specifico di spesa. In pratica, ogni Comune riceve un assegno quantificato sulla base di i due criteri, ma potrà spendere le risorse con una certa flessibilità nell’area sociale e trasporto locale. Le variazioni di bilancio riguardanti queste risorse possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.
COME SI CONTABILIZZANO – Le risorse che ogni Comune ha ottenuto sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l’omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
COSA DEVONO FARE I COMUNI – Gli enti locali beneficiari delle risorse sono tenuti a inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020.
La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
COSA SUCCEDE A CHI NON CERTIFICA – Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione  sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall’anno 2022.
La verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese si effettua entro il 30 giugno 2021.

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos