Covid-19 in Campania: i 4 punti del DPCM che i sindaci devono ricordare

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo fissa alcune regole valide per sindaci, operatori sanitari e scolastici.
Il decreto recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.
La parte che riguarda la Campania è contenuta nell’articolo 3. Cosa prevede?
1) SCUOLE: nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute.
Quali sono queste misure igieniche?
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
2) LOCALI PUBBLICI: nei Comuni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
3) ESERCIZI COMMERCIALI: i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate sopra presso gli esercizi commerciali;
4) CONCORSI: nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, ove ne sia consentito l’espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro.
LEGGI IL DPCM (CLICCA E SCARICA)

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