Come possono volare i droni della Polizie locali Lo dice circolare Enac

L’Enac (Ente Nazionale per l’aviazione civile) ha diffuso una nota di aggiornamento circa l’utilizzo dei droni in situazioni emergenziali (CLICCA E SCARICA)
I Comuni devono, preventivamente all’utilizzo dei SAPR da parte delle Polizie locali, informare e coordinarsi con i Prefetti delle città di riferimento, indicando le aree urbane dove si concentreranno prevalentemente i controlli con l’utilizzo dei droni.
Ciò premesso, si sono chiarite le disposizioni per il loro utilizzo nello spazio aereo nazionale.
In particolare, in accordo al citato Regolamento, tutti gli aeromobili a pilotaggio remoto con massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, a prescindere dalle operazioni effettuate, devono sottostare alle seguenti condizioni:
a) registrazione dell’operatore nel portale d-flight (art. 8 comma 1);
b) identificazione del mezzo tramite apposizione del QR code (art. 8 comma 1);
c) rispetto delle regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo (art. 24).
Il volo in ambiente urbano è considerato un’operazione critica (art. 10) per la quale i requisiti richiesti sono:
1) autorizzazione emessa da ENAC all’operatore (art. 11 comma 6), oppure
2) dichiarazione emessa dall’operatore in caso di volo in scenari standard (art. 11 comma 1 e art. 10 comma 2), oppure
3) utilizzo di mezzi di peso minore o uguale a 2 kg con caratteristiche di inoffensività accertate dall’ENAC (art. 12 comma 1) ovvero di peso minore o uguale a 300 g con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h (art. 12 comma 5).
Gli APR delle Polizie locali, non rientrando nelle previsioni dell’articolo 744 del Codice della Navigazione (Aeromobili di Stato), sono quindi assoggettati al Regolamento dell’ENAC e alla Circolare ATM 09.
A tale riguardo l’ENAC, per facilitare l’attuazione delle disposizioni di legge in vigore sul contenimento degli spostamenti sul territorio al fine della salvaguardia della pubblica salute, con la nota alla quale si fa seguito, ha derogato l’applicazione dei citati articoli nel caso di operazioni condotte dalle amministrazioni di Polizia locale con propri mezzi e piloti.
Per tali operazioni l’Amministrazione locale assume gli obblighi e le responsabilità dell’operatore di cui all’art. 11. Inoltre, in assenza di droni nella diretta disponibilità delle Polizie locali, è stato convenuto che queste possano avvalersi di mezzi e piloti appartenenti all’organizzazione di un operatore terzo già registrato e noto all’ENAC che affianca l’amministrazione di Polizia locale e opera, sulla base di un accordo tra le parti, sotto le indicazioni e la responsabilità di quest’ultima.
Infine, riguardo alle regole di circolazione e di utilizzo dello spazio aereo, l’Ente ha provveduto a deregolamentare le disposizioni di cui all’art 24 del Regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto e quelle contenute alla parte 7 della Circolare ENAC ATM 09.
In particolare, è stato consentito agli Enti di cui all’art 744 del Codice della Navigazione (Forze di Polizia, della Dogana, dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento della Protezione civile) e alle Forze di Polizia locale, di poter operare anche in prossimità degli aeroporti (zona rossa) fino ad un’altezza massima di 15 metri.

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